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FEDERPROPRIETA' TRENTINO
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FEDERPROPRIETA’ TRENTINO, sede distaccata del sindacato nazionale Federproprietà, è qui per aiutarti a gestirlo. Siamo, infatti, tra i firmatari dell’Accordo Territoriale siglato con il comune di Trento il 5 marzo 2021 (clicca qui per visionarlo). 


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Assistenza nella stipula e registrazione di contratti di locazione

Assistenza nella stipula di contratti di subentro

Assistenza per la gestione immobiliare

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Domande frequenti

  • Cos'è l'Accordo Territoriale?

    L’art.2, comma 3 e l’art. 5 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (clicca qui per visionarla) stabiliscono che in comuni ad alta densità abitativa e in città sedi di strutture universitarie, sia possibile stabilire dei canoni concordati per i contratti di locazione con importanti vantaggi economici sia per il locatore che per il conduttore; in questa direzione si sono mosse FEDERPROPRIETA’ TRENTINO e le altre organizzazioni sindacali di tutela della proprietà edilizia e degli inquilini della città di Trento, le quali hanno rinnovato il primo Accordo Territoriale che fu sottoscritto il 28 maggio 2003

  • Concretamente, cosa contiene l'Accordo Territoriale stipulato con il comune di Trento?

    1) Stabilisce che nel territorio del Comune di Trento possano essere stipulati dei contratti di locazione a canone concordato;

    2) Definisce le aree in cui è divisa la città (da “A” ad “F”);

    3) Divide gli immobili in 3 fasce (Alta, Media, Bassa) e definisce i criteri per la suddivisione;

    4) Stabilisce tre tipologie contrattuali: studenti, transitorio e ordinario;

    5) Indica l’Attestazione di Rispondenza come lo strumento per ottenere i vantaggi derivanti dall’Accordo Territoriale;

    6) Contiene, negli allegati, i modelli contrattuali, per l’Attestazione di Rispondenza e l’avvio della procedura di negoziazione paritetica e di conciliazione;

    7) Definisce le competenze di FEDERPROPRIETA’ TRENTINO e delle altre associazioni.

  • Quali passaggi sono necessari per ottenere un contratto a canone agevolato?

    1) Richiedere il rilascio dell’Attestazione di Rispondenza; in cui sono contenuti i valori minimi e massimi del canone di locazione;

    2) Stipulare il contratto di locazione utilizzando il modello fac-simile più adatto, in base alla tipologia contrattuale (clicca qui per visionare i contratti fac-simile allegati all’accordo territoriale: studenti, transitorio, ordinario); 

    3) Registrare il contratto all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello RLI (scaricabile qui).

    FEDERPROPRIETA’ TRENTINO è al tuo fianco per assisterti in ciascuna di queste fasi.


  • Qual è il ruolo di FEDERPROPRIETA' TRENTINO?

    FEDERPROPRIETA’ TRENTINO, per i propri associati, è abilitata al rilascio dell’ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA e ad assisterli nella stipula e gestione dei propri contratti di locazione. 

  • Cos'è l'Attestazione di Rispondenza?

    È quel documento indispensabile per poter accedere agli importanti vantaggi economici dati dall’Accordo Territoriale. Inoltre, FEDERPROPRIETA’ TRENTINO mette a disposizione una serie di professionisti per consigliare i propri associati nella gestione dei propri immobili

  • Come funziona l'Attestazione di Rispondenza?

    Sono previsti due parametri: (1) la zona della città dove è situato l’immobile e (2) le caratteristiche dell’immobile. Infatti, la città è stata divisa in aree omogenee (link alla mappa, allegato A), in base a diversi criteri (es. accesso ai servizi, lontananza dal centro storico, etc.). Inoltre, per gli stessi immobili sono state stabilite tre fasce di qualità (ALTA, MEDIA, BASSA) individuabili con una serie di criteri (es. presenza dell’ascensore, doppi servizi, doppi vetri, giardino, posto auto, etc.) (clicca qui per visionarlo). Unendo questi due dati (zona e caratteristiche dell’immobile) è possibile individuare un valore minimo e massimo entro il quale deve posizionarsi il canone di locazione.

  • Quali modelli sono previsti dall'Accordo territoriale?

    L’Accordo territoriale stabilisce l’esistenza di tre tipologie contrattuali:

    • Studenti: stipulabile con studenti universitari e dalla durata compresa tra 6 mesi e 3 anni. Il modello base è l’allegato E dell’Accordo Territoriale. 

    • Ordinario: non sono previste condizioni particolari per la sua contrazione. La durata è stabilita in almeno 3 anni. Il modello base è l’allegato C dell’Accordo Territoriale.

    • Transitorio: stipulabile con soggetti che avvocano determinate e specifiche motivazione di carattere lavorativo o personale. La durata non può essere superiore a 18 mesi. Il modello base è l’allegato D dell’Accordo Territoriale.


  • Quali sono le condizioni economiche previste per i contratti per studenti previste dall'Accordo Territoriale?

    Le fasce di oscillazione di cui all’allegato B subiranno un aumento del 20%, salvo che l’immobile non sia ubicato nell’Area “A” nel qual caso è previsto un aumento massimo del 15%. Nel caso in cui si tratti di immobili tutelati a norma dell'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un ulteriore aumento del 15% per l’intera durata contrattuale.

  • Quali sono le condizioni economiche previste per i contratti transitori previste dall'Accordo Territoriale?

    Le fasce di oscillazione di cui all’allegato B, subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 20%, salvo che l’immobile non sia ubicato nell’Area “A” nel qual caso è previsto un aumento massimo del 15%.

  • Quali sono le condizioni economiche previste per i contratti ordinari previste dall'Accordo Territoriale?

    Le fasce economiche sono stabilite secondo l’Allegato B. Per i contratti di durata superiore a 3 anni è previsto un adeguamento, nei valori minimo e massimo, dei valori delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B: 

    • Del 2% per i contratti di durata pari a 4 anni, 

    • Del 4% per i contratti di durata di cinque anni;

    • Del 6% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale. 

    Inoltre, nel caso in cui si tratti di immobili tutelati a norma dell'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un ulteriore aumento del 15% per l’intera durata contrattuale. 


  • Quali sono i vantaggi economici per il proprietario o altro soggetto locatore se il canone rientra nella fascia stabilita dall’accordo territoriale?

    Il proprietario (locatore) avrà minori spese legate al contratto. Infatti, "il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti […] è ulteriormente ridotto del 30 per cento" (FONTE: comma 1 art.8 del 9 dicembre 1998 n. 431);

  • Quali sono i vantaggi economici per l’affittuario se il canone rientra nella fascia stabilita dall’accordo territoriale?

    L’inquilino (conduttore) pagherà un canone di importo minore, la cui entità è certificata per tutta la durata del contratto. 

    Inoltre, se verrà scelta l’opzione della cedolare secca il canone non potrà subire l'aggiornamento annuo, compreso l’adeguamento ISTAT. 

    Infine, le spese di registrazione sono pari al 2% del 70% del canone e non al 2% del canone. 


  • Cos'è il Modello RLI?

    Il Modello RLI, acronimo di Registrazione Locazioni Immobiliari, è lo strumento necessario ed indispensabile per la registrazione dei contratti di locazione e delle eventuali successive variazioni (es. subentro). È diviso in cinque “quadri”, denominati alfabeticamente dalla lettera “A” alla lettera “E”. Specificamente essi contengono:

    A) Dati generali: tipologia contrattuale, durata, importo, etc.  

    B) Soggetti: dati del/i locatori e conduttore/i;

    C) Dati dell’immobile o degli immobili: riferimenti catastali, l’indirizzo, la rendita catastale;

    D) Regime di tassazione: se si aderisce o meno alla cedolare secca;

    E) Locazione con canoni differenti per una o più annualità.


    Scaricalo cliccando qui!


  • Cos'è l'opzione della Cedolare Secca?

    L’opzione della cedolare secca consente: al locatore di pagare un importo forfettario rispetto al regime di tassazione ordinaria; al conduttore di non subire l’aggiornamento annuo del canone di locazione. L’opzione della cedolare secca si configura come una tassazione sostitutiva di (1) IRPEF e addizionali, (2) dell’imposta di bollo e (3) dell’imposta di registro. L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. Inoltre, è prevista un’aliquota ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate: nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988) nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe. L’opzione della cedolare secca può essere esercitata anche nelle annualità successive alla registrazione del contratto.

Per avere quanto prima la tua Attestazione di Rispondenza ed accedere agli importanti vantaggi economici compila ora il form qui sotto!

NEWS

La legge di bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine entro cui fruire dell'agevolazione.


Il “Decreto sostegni bis” (D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021), conosciuto anche come “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, all’art. 64 introduce una serie di agevolazioni atte a favorire l’acquisto della “prima casa” da parte di giovani under 36. Nel testo vengono altresì stabiliti requisiti soggettivi ed oggettivi per aver accesso allo sgravio fiscale.


Chi ne ha diritto? Giovani under 36 con un ISEE inferiore a 40.000,00Euro 


In cosa consiste lo sgravio? Esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Inoltre, se l’acquisto è soggetto IVA, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al valore del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. 


Se è necessario chiedere un finanziamento? Vi è l’esenzione dall’imposta sostitutiva (che sostituisce le imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative), per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.  


Quali categorie catastali sono escluse? A1, A8, A9


Sono incluse anche le pertinenze dell'immobile principale classificate come C/2, C/6 e C/7

La “rivoluzione green”, la “transizione ecologica”, è probabilmente una delle tematiche che anima maggiormente i dibattiti dell’opinione pubblica e trova sempre più spazio nelle agende dei politici dei vari Paesi, compreso l’Italia. Certo non bastano le promesse ma sono necessarie azioni concrete e decise che, una volta individuate in modo puntuale e strategico le fonti di maggiore inquinamento, sappiano correggerle, così da dare piena attuazione a quel desiderio di lasciare alle generazioni future un presente ancora migliore di quello ricevuto. In questo senso, il Governo italiano con il proposito di rilanciare l’economia del Paese, dopo la grande contrazione derivata dalla prima ondata pandemica, attraverso il D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, ha promulgato una serie di misure finalizzate proprio a rilanciare l’economia del Paese, tra queste, la più famosa di tutte, è sicuramente “l’ecobonus 110%”, attraverso il quale viene data la possibilità di efficientare gli edifici con uno sgravio (quasi) totale dei costi sostenuti. Si tratta certamente di una grande occasione, ed opportunità che tuttavia nasconde delle insidie, tra queste vi sono le scadenze sullo stato di avanzamento dei lavori, in particolar modo, la legge di Bilancio del 2022, che prossimamente verrà approvata dal Parlamento sembra voler imporre dei paletti ben definiti a questo notevole sgravio fiscale. Innanzitutto, viene fatta una distinzione tra interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche proprietarie da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate e le unifamiliari. Nei primi due casi al 31 dicembre 2022, nel secondo caso al 30 giugno 2022; apparentemente delle tempistiche piuttosto ragguardevoli e decisamente “rilassanti”, tuttavia, ad un occhio esperto appaiono come decisamente ravvicinate e prossime. Infatti, se i lavori in sé richiedono, relativamente parlando, dei tempi contenuti (nell’ordine di qualche mese e in relazione al numero di interventi prescelti), è altresì necessario considerare le tempistiche relative alle analisi preliminari e alla progettazione dei lavori, nonché alla disponibilità e al reperimento dei materiali necessari, che talvolta sono realizzati “su misura” (richiedendo ulteriori lungaggini). Un ulteriore aggravio viene portato dalla crisi pandemica, la quale, avendo paralizzato l’economia globale per diversi mesi, ha fortemente rallentato i processi estrattivi e produttivi e tutta la filiera da essi derivante. I quali, a seguito dell’allentamento delle misure restrittive sono stati colti impreparati dall’impennata del numero di ordini, certamente un fattore positivo che nasconde, purtroppo, l’insidia dell’aumento dei prezzi; dopotutto se un bene è altamente richiesto e raro, coloro i quali lo producono detengono il potere di determinare il prezzo, causando peraltro una spinta inflattiva, la quale di certo vanifica la portata dell’incentivo: sono necessarie maggiori quantità di denaro per realizzare i lavori, ovvero, non si può dare per certo che l’importo detraibile copra interamente le spese. Spostando, invece, l’attenzione sul “capitale umano” è interessante notare come nei siti per il reclutamento del personale vi siano interminabili pagine di offerte per tecnici, termotecnici e ingegneri di ogni sorta, proprio per soddisfare l’impellente aumentare di richieste di ristrutturazioni. Ambedue queste problematiche sono state approfondite e rilevate proprio dagli operatori del settore, i quali si trovano inermi tra costi sempre più pesanti, gravosi, e le incessanti richieste di nuovi potenziali clienti, che, potenzialmente, non potranno essere soddisfatte. Cercando, quindi, di rispondere al quesito iniziale, è legittimo chiedersi se la realizzazione dei lavori possa essere portata a termine nei tempi previsti dalla normativa vigente; è difficile dare una risposta assoluta, è certamente realistico pensarlo come utopico per le case unifamiliari ma possibile per i condomini, auspicando in una ripresa della filiera produttiva. Certamente, gli esponenti politici fautori di questa norma, ma anche le opposizioni, dovrebbero interrogarsi sulla necessità di rivedere le tempistiche, permettendo così, a tutti gli interessati di usufruire di questo importante bonus.   

La forte vocazione turistica del Paese è una grande opportunità e sfida ma nasconde anche delle pericolose insidie. Tra queste deve essere riconosciuta l’assenza, fino ad oggi, di un database nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. In questo senso si sono mosse le istituzioni, proprio a tutela dei consumatori, con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica e contrastare le forme irregolari di ospitalità” (come da nota del Ministero del Turismo) è stata disposta la creazione di una banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi presso il Ministero per i beni, le attività culturali ed il turismo (D.L. 30 aprile 2019 n. 34, art. 13 quater, comma 4). Successivamente, il Ministero del Turismo, con il Decreto Ministeriale n. 1782 del 29/09/2021, ha decretato le modalità di realizzazione di tale banca dati. In particolare, all’art. 1 del Decreto Ministeriale nella banca dati devono essere raccolti: 

a) La tipologia di alloggio;

b) L’ubicazione;

c) La capacità ricettiva;  

d) Estremi dei titoli abitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;

f) Codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Ad oggi la banca dati deve ancora essere realizzata, si auspica che quanto prima possa esservi la designazione del soggetto incaricato a costituirla. È, infine, doveroso segnalare che la mancata comunicazione ed esposizione dei codici identificativi, a norma del comma 8 dell’art.13 quater D.L. 30 aprile 2019 n. 34, comporta una sanzione pecuniaria da 500 a 5000Euro. 

È stato istituito, dall’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004. Possono accedere al fondo le persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo un immobile rientrante nella categoria in oggetto. Ai beneficiari è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute in interventi volti alla manutenzione, protezione e restauro eseguiti negli anni 2021- 2022. Il tetto di spesa è fissato in 100mila Euro ad immobile, con un massimale di un milione di Euro annuo. 

FEDERPROPRIETA' TRENTINO

2002-2021, da 19 anni a servizio della comunità


Federproprietà Trentino nasce nel 2002 come sportello locale della Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia - ANPE.
A livello nazionale  è presente con quasi 100 sedi sparse nel territorio nazionale.
La Federazione Nazionale è stata riconosciuta come una delle associazioni del settore più attive per l'attività di tutela dei proprietari di casa e per l'attività di assistenza agli stessi operatori. 
Scopo dell'associazione è assistere i proprietari di immobili nei loro adempimenti:
  • Civili e fiscali;
  • Nelle scelte progettuali e di investimento;
  • Nell'agevolare l'interpretazione di regolamenti edilizi e tributari e delle norme di diritto;
  • Fungere da punto di incontro ed accrescimento culturale fra operatori del settore e proprietari di abitazione (o che desiderano esserlo) ponendosi anche quali attendibili interlocutori verso le Pubbliche amministrazioni e quanti operano nel settore.
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